Statuto Sociale

Articolo 1 – Denominazione sociale

E’ costituita una associazione ai sensi degli artt.14 e seguenti del Codice Civile e della Legge 266/91, denominata “Banca del gratuito – Associazione di volontariato”, la quale persegue il fine della solidarietà socio-assistenziale.

Articolo 2 – Sede

L’associazione ha sede in Fano, Via Pagano s.n. civico. Potranno essere istituite sedi secondarie, rappresentanze, recapiti e uffici in tutto il territorio nazionale, su deliberazione dell’assemblea con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c..

Articolo 3 – Scopo

Lo scopo dell’associazione è rigorosamente senza fine di lucro, anche indiretto. L’attività dell’associazione è posta in essere attraverso il lavoro volontario non retribuito degli associati e dei simpatizzanti.

L’associazione persegue, in modo particolare gli scopi seguenti:

    • l’accoglienza, presso una o più case di accoglienza a disposizione gratuita dell’associazione, di persone bisognose, anziani, ragazze madri, bambini in pre-adozione e/o pre-affidamento. Le norme e le modalità di utilizzo delle case verranno determinate da apposito regolamento. Il citato regolamento dovrà, in ogni caso, salvaguardare quanto previsto al successivo art. 4.
    • La creazione di reti di solidarietà, amicizia ed assistenza, nei confronti delle persone bisognose, sia nelle loro esigenze di vita quotidiana, che nei momenti di emergenza e malattia.
    • La realizzazione di lavori di consulenza e manuali sia presso le case che presso famiglie affidatarie o persone che si trovassero nel bisogno.
    • La prestazione di assistenza domiciliare.
    • L’accoglienza, oltre che nelle case di accoglienza dell’associazione, presso le famiglie degli associati, delle persone in difficoltà o la prestazione di attività di supporto alle famiglie impegnate nell’accoglienza.
    • La realizzazione di adozioni a distanza.
    • L’attività di catechesi e testimonianza, in particolare ai corsi per fidanzati e in centri di ascolto.
    • La promozione di raccolte di fondi destinati a sopperire alle spese per l’attività della associazione, e a finanziare progetti ed iniziative di solidarietà, anche attraverso collegamenti con la Banca etica.
    • Il disbrigo di pratiche presso uffici per conto di persone bisognose di tale servizio.
    • La ricerca della casa e del lavoro a chi si trovasse in tale necessità.
    • La visita alle persone ammalate e alle persone sole, per offrire loro solidarietà ed amicizia.
    • La collaborazione all’inserimento di extracomunitari nel nostro tessuto sociale ed economico.
    • La rappresentanza di istanze di persone bisognose presso le competenti autorità.
    • Un’azione politica e di sensibilizzazione sulle tematiche sociali.
    • La costituzione di un osservatorio con l’obiettivo di raccogliere i dati o le informazioni relativi ai bisogni e alle risorse sul territorio; la costituzione di un centro di documentazione sulle tematiche della povertà.
    • Ogni altra attività considerata necessaria od utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le prestazioni degli associati e dei simpatizzanti sono rese a titolo rigorosamente gratuito. Sarà cura dell’organo amministrativo raccogliere idonee dichiarazioni liberatorie in tal senso da parte di tutti i volontari.

Articolo 4 – Fondo comune

Il fondo comune dell’associazione, necessario al raggiungimento degli scopi sociali, è costituito:

    • dalle quote degli associati sostenitori;
    • da eventuali quote che l’assemblea ordinaria può, di anno in anno, determinare in capo agli associati ordinari;
    • da somme raccolte in seguito ad autotassazioni promosse tra associati e simpatizzanti a favore di particolari iniziative;
    • da lasciti e donazioni, anche derivanti da disposizioni testamentarie;
    • da contribuzioni di Enti pubblici e privati, anche internazionali;
    • dalle entrate di eventuali attività produttive o commerciali marginali, compreso l’eventuale occasionale corrispettivo per l’utilizzo di strutture dell’associazione.

Solo in via assolutamente eccezionale, e a fronte di gravi e comprovati motivi, è consentito all’organo amministrativo dell’associazione di ricorrere ad indebitamenti presso Istituti di credito, finanziari o similari.

Le famiglie e i singoli, domiciliati nelle case e che vi operano per il raggiungimento degli scopi sociali, usufruiscono dell’alloggio in comodato, con esonero dal pagamento di qualsiasi canone di locazione e di qualsiasi spesa inerente a migliorie e manutenzioni straordinarie dell’alloggio. Tali famiglie e singoli, sono tuttavia tenuti al pagamento di spese di ordinaria manutenzione e alle utenze relative al loro alloggio

Articolo 5 – Organi

Gli organi dell’associazione sono:

    • L’assemblea degli associati, costituita sia dagli associati ordinari che sostenitori ai sensi del successivo art. 6, che può riunirsi in sede ordinaria e straordinaria.
    • L’organo amministrativo denominato “Il collegio dei rappresentanti”.
    • Il Legale rappresentante denominato “Il responsabile dell’associazione”.
    • Il cassiere.
    • Il collegio dei probiviri.

Articolo 6 – Ammissione associati

Possono diventare associati tutti coloro che condividono le finalità della presente associazione, hanno sempre dato prova di moralità e rettitudine e sono mossi da spirito di solidarietà e condivisione.

La qualifica di associato si acquisisce in seguito a richiesta scritta da presentarsi a cura dell’interessato e delibera favorevole del Collegio dei rappresentanti. Tale richiesta scritta deve specificare, oltre alle generalità dell’aspirante associato, l’ambito, il tipo e le modalità della eventuale collaborazione volontaria offerta, nonchè la disponibilità di tempo e di professionalità. Nella medesima richiesta scritta, l’aspirante associato dovrà esplicitamente dichiarare la sua piena adesione alla regola di cui al presente articolo, di essere a conoscenza e di approvare statuto e regolamenti dell’associazione. Il Collegio dei rappresentanti può negare l’ammissione di un aspirante associato, solo in presenza di motivi ed impedimenti gravi. L’associato, dopo essere stato ammesso dal Collegio dei rappresentanti deve essere annotato nel Libro degli associati a cura del Responsabile dell’associazione entro trenta giorni.

Gli associati si distinguono in associati ordinari ed associati sostenitori. Gli associati ordinari prestano semplicemente la loro opera di volontariato all’interno della associazione. Gli associati sostenitori, oltre a prestare la loro opera di volontariato, sono tenuti a contribuire alle spese dell’associazione, con una quota annua di Lire 100.000 (centomila), che potrà essere aggiornata annualmente, a partire dal terzo anno, dall’organo amministrativo, in misura comunque non superiore all’inflazione del periodo. La quota verrà versata entro il 31 gennaio di ogni anno. Per cessare dalla qualifica di associato sostenitore e subentrare in quella di associato ordinario, è sufficiente una semplice comunicazione scritta all’organo amministrativo. Ogni associato, sia ordinario che sostenitore, ha diritto di informazione e controllo sulla vita dell’associazione, ha diritto di prendere visione dei verbali e di essere rimborsato delle spese documentate sostenute per l’attività prestata, nei limiti stabiliti dal regolamento. Ogni associato, sia ordinario che sostenitore, ha diritto di elettività attiva e passiva. L’adesione e la partecipazione degli associati, sia ordinari che sostenitori, alle varie attività ed iniziative dell’associazione è ispirata ai seguenti principi, che costituiscono “la regola”:

“Ci uniamo in una associazione di volontari, alcuni dei quali coinvolti in ministeri ecclesiali, perchè ci sentiamo chiamati a mettere in circolazione, in modo gratuito, i doni che abbiamo ricevuto, a vantaggio degli emarginati e di coloro che fanno più fatica a vivere. è Dio la nostra sorgente, il nostro fulcro, la nostra luce e la nostra forza, ed è in Lui che cerchiamo la grazia per seminare qualche germoglio della “società del gratuito”, di una società a misura d’uomo, in cui solidarietà e condivisione non siano parole vuote, ma testimonianze concrete.

Ci impegniamo a crescere nell’amore all’Eucarestia e nell’ascolto della Parola; ci impegniamo ad iniziare ed a terminare tutto con la Preghiera; ci impegniamo a moltiplicare i momenti di fraternità e a vivere con sobrietà nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità.

In particolare, quanti sono diaconi, si impegnano ad essere segno visibile della diaconia della carità, in collaborazione con la Caritas e le Parrocchie, come mani del Vescovo, per rispondere ai bisogni degli ultimi.”

L’associato, sia ordinario che sostenitore, si impegna a tenere nei rapporti con l’associazione, con i suoi membri, con le persone ospitate e/o assistite, nonchè con tutte le altre persone, Enti, associazioni con cui viene in contatto, un atteggiamento assolutamente corretto, improntato alla massima moralità e, comunque, non in contrasto con le norme statutarie e i principi ispiratori dell’Associazione. Inoltre, l’associato, sia ordinario che sostenitore, si impegna a condividere lo spirito di solidarietà che è alla base dell’Associazione, e, in particolare, a prestare la propria opera a titolo rigorosamente gratuito.

Articolo 7 – Recesso ed esclusione associati

La qualifica di associato, sia ordinario che sostenitore, è perpetua e personale, e non è trasmissibile nè per atto tra vivi, nè per causa di morte. Tale qualifica si perde in seguito a recesso da presentarsi per iscritto al collegio dei Rappresentanti, ed in seguito ad esclusione deliberata dall’assemblea in seguito al venir meno dei requisiti di moralità e rettitudine che erano stati alla base dell’accettazione della richiesta di associazione, o quando l’interessato dà prova di non condividere più le finalità dell’associazione. La delibera di esclusione è presa con voto segreto. Il recesso dell’associato, sia ordinario che sostenitore, ha effetto ai sensi di quanto disposto dall’art. 24 del Codice civile. L’associato receduto, non ha diritto alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo all’associazione. L’associato non ha alcun diritto sul patrimonio e sui proventi dell’associazione.

Articolo 8 – Assemblee associati

L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’associazione. Hanno diritto a partecipare all’assemblea, tutti gli associati ordinari e tutti gli associati sostenitori in regola con il pagamento della quota, che siano iscritti nel Libro degli associati alla data fissata per l’assemblea. Ad ogni associato, sia ordinario che sostenitore è attribuito un voto. L’associato, sia ordinario che sostenitore, che fosse impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro associato ordinario o sostenitore, con delega scritta. Ad ogni associato è consentito di detenere una sola delega. L’assemblea è presieduta dal Responsabile dell’associazione e i lavori sono verbalizzati da un segretario nominato dall’assemblea stessa, su proposta del presidente, prima dell’inizio dei lavori. Il verbale, dopo essere stato approvato dall’assemblea, deve essere riportato, a cura del responsabile, nel Libro dei Verbali delle assemblee degli associati e delle riunioni del Collegio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L’assemblea è convocata dal Responsabile dell’associazione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, su richiesta di un decimo degli associati e su richiesta di tre membri del collegio. La convocazione viene comunicata agli associati a mezzo avviso, contenente data, ora e luogo di convocazione, affisso presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta in prima convocazione e con esplicita indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Nel medesimo avviso dovranno essere indicati anche luogo, data e ora della eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. Il responsabile dell’associazione, al fine di dare maggiore pubblicità alle riunioni assembleari, può disporre, in aggiunta all’affissione presso la sede sociale, che rimane la forma ufficiale di convocazione, anche l’invio di un avviso personale scritto all’indirizzo degli associati. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto e alle leggi, obbligano tutti gli associati, ancorchè assenti o dissenzienti. Le votazioni avvengono sempre per alzata di mano, comprese quelle per l’elezione delle cariche sociali.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Fanno eccezione le votazioni per deliberare l’esclusione di associati e le votazioni per le quali sia richiesta la forma segreta da almeno cinque associati.

Articolo 9 – Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria:

    • delibera in merito alle scelte e agli indirizzi generali dell’associazione;
    • approva il bilancio dell’associazione, denominato rendiconto tanto in sede preventiva, quanto in sede consuntiva;
    • stabilisce eventuali quote annuali a carico degli associati ordinari;
    • elegge i membri del collegio dei rappresentanti; elegge il responsabile dell’associazione il collegio dei probiviri ed il cassiere;
    • delibera in merito alla revoca del collegio dei rappresentanti, o di suoi singoli membri, in caso di gravi inadempienze, omissioni o negligenze relative al mandato ricevuto;
    • delibera in merito alla esclusione degli associati;
    • approva i regolamenti di funzionamento delle specifiche attività;
    • ratifica la cooptazione degli organi sociali effettuata dal collegio dei rappresentanti
    • delibera in merito ad accoglienze, affidamenti, incarichi adozioni a distanza , assistenza domiciliare e quant’altro necessario per l’attuazione degli scopi associativi;
    • delibera su ogni altra materia od argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del collegio dei rappresentanti.

L’assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se è presente almeno la metà più uno degli associati ordinari e sostenitori, iscritti nel libro alla data dell’assemblea, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea ordinaria è convocata dal responsabile dell’associazione almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno in corso e di quello consuntivo dell’anno precedente, nonchè per la programmazione delle attività annuali della associazione.

Articolo 10 – Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria:

    • delibera in merito alle proposte di modifica dello statuto;
    • delibera in merito a qualsiasi altra proposta di carattere straordinario, sottoposta alla sua approvazione dal collegio dei rappresentanti;
    • delibera in merito allo scioglimento dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio.

L’assemblea straordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente almeno la metà più uno degli associati, ordinari e sostenitori, iscritti nel libro alla data dell’assemblea, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nel libro alla data dell’assemblea. I verbali delle assemblee straordinarie che comportano la modifica dello statuto o lo scioglimento dell’associazione dovranno essere redatti da un notaio.

Articolo 11. Collegio dei Rappresentanti

L’organo amministrativo è denominato “Collegio dei rappresentanti”. è formato da sette membri eletti dall’assemblea ordinaria degli associati. Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I membri del collegio dei rappresentanti non hanno diritto, in nessun caso, ad alcuna indennità per la funzione ricoperta, nè al rimborso delle spese sostenute.

Il collegio dei rappresentanti, o suoi singoli membri, possono essere revocati dall’assemblea ordinaria, in caso di gravi inadempienze, omissioni o negligenze relative al mandato ricevuto.

Articolo 12 – Poteri Collegio Rappresentanti

Al Collegio dei rappresentanti sono conferiti tutti i poteri per la gestione dell’associazione e tutte le facoltà per l’attuazione degli scopi associativi, fatta eccezione per quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente all’assemblea. Il collegio opererà in strettissimo e costante collegamento con le famiglie e i singoli residenti nelle case. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, al Collegio dei rappresentanti sono attribuiti i poteri di:

    • approvare l’ammissione dei nuovi associati;
    • proporre all’assemblea ordinaria l’esclusione degli associati per i quali siano venuti meno i requisiti di moralità e rettitudine;
    • predisporre, per l’approvazione dell’assemblea, i bilanci preventivo e consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
    • elaborare gli indirizzi generali e programmatici e le linee guida dell’attività dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria;
    • curare la realizzazione del programma associativo deliberato dall’assemblea;
    • ricevere le segnalazioni dei bisogni e delle disponibilità e coordinare il lavoro e l’attività delle case e dei volontari;
    • curare i rapporti con enti pubblici, privati ed ecclesiali e con le altre similari associazioni di volontariato;
    • delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri;
    • elaborare, proporre e promuovere progetti ed iniziative di assistenza e di solidarietà, anche in collaborazione con altri Enti e associazioni;
    • editare un giornalino di collegamento;
    • reperire le risorse finanziarie per la gestione dell’associazione, amministrarne i fondi, e, in quest’ambito, aggiornare la quota associativa annuale degli associati sostenitori e proporre all’assemblea una eventuale quota associativa annuale per gli associati ordinari;
    • disporre ogni altra operazione ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 13 – Funzionamento Collegio Rappresentanti

Il collegio dei rappresentanti è presieduto dal Responsabile dell’associazione, e nel suo seno provvederà a nominare un segretario per la redazione dei verbali delle riunioni. I verbali delle riunioni dovranno essere trascritti nel libro dei Verbali delle assemblee degli associati e delle riunioni del collegio dei rappresentanti a cura del segretario e sottoscritti da quest’ultimo e dal presidente. Le riunioni del collegio sono validamente costituite e, quindi, atte a deliberare qualora intervenga almeno la metà dei suoi membri. Le votazioni del collegio avvengono sempre in modo palese. Il collegio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità la proposta si intende rigettata. Le riunioni del collegio possono essere convocate anche informalmente e per via telefonica, purchè almeno una settimana prima della data fissata. Il collegio si riunisce ogni qualvolta il Responsabile dell’associazione lo ritenga opportuno, e su richiesta di almeno due dei suoi membri.

In caso di dimissioni o decadenza di qualche membro del collegio, si provvederà alla sua cooptazione da parte del collegio. Le cooptazioni dovranno essere ratificate dalla prima assemblea ordinaria. Salvo gravi e comprovati motivi, il Collegio è tenuto ad effettuare la cooptazione tra i primi non eletti nel corso dell’assemblea di nomina del collegio stesso. I membri cooptati o sostituiti scadranno dalla carica alla scadenza del mandato, insieme a tutto il collegio. Nel caso in cui risulti dimissionaria o decaduta oltre la metà del collegio, questo decadrà nel suo insieme e si riattiverà la procedura prevista per il rinnovo. Un membro del collegio dei rappresentanti si considera decaduto dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.

Articolo 14 – Responsabile Associazione

Il legale rappresentante dell’Associazione è denominato Responsabile dell’associazione. Il responsabile dell’associazione è eletto direttamente dall’assemblea ordinaria, nell’ambito dei sette membri del Collegio dei rappresentanti, precedentemente eletti dall’assemblea stessa. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Decade insieme al Collegio dei rappresentanti.

Articolo 15 – Poteri Responsabile Associazione

Al responsabile dell’associazione sono attribuite le seguenti competenze:

    • presiede il collegio dei rappresentanti e l’assemblea degli associati, sia in sede ordinaria che straordinaria;
    • sovrintende complessivamente all’attività ed al buon andamento dell’associazione;
    • cura l’esecuzione delle delibere del collegio dei rappresentanti;
    • detiene il potere di firma degli atti sociali che impegnano l’associazione, sia nei confronti degli associati che dei terzi, comprese convenzioni, adozioni e affidi;
    • rappresenta l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il responsabile dell’associazione può delegare parte delle sue attribuzioni, nonchè l’esecuzione di particolari atti, ad un altro membro del Collegio dei rappresentanti. Egli, non ha diritto, in nessun caso, ad alcun compenso per l’attività svolta, nè al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle sue funzioni. In caso di decadenza o dimissioni del rappresentante dell’associazione, le sue funzioni verranno assunte dal membro anziano del collegio dei rappresentanti, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato. Tale passaggio di funzioni dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria.

Articolo 16 – Cassiere

Il cassiere è eletto dall’assemblea ordinaria, unitamente a tutte le altre cariche sociali. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di decadenza o dimissioni viene cooptato dal collegio dei rappresentanti, fino alla scadenza del mandato. tale cooptazione dovrà essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria. Al cassiere non spetta alcuna remunerazione, nè alcun rimborso spese per l’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17 – Funzioni Cassiere

Il cassiere cura e redige, con la massima trasparenza, nel massimo dettaglio ed in stretto collegamento con il Responsabile dell’associazione, la contabilità e la tenuta della cassa, nonchè tutta la documentazione necessaria per la redazione dei rendiconti annuali preventivo e consuntivo.

Articolo 18 – Collegio Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea ordinaria. I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di decadenza o dimissione di un membro effettivo, subentra il membro supplente anziano, che dura in carica, a sua volta, fino alla scadenza del mandato. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza totalitaria del collegio, e le delibere vengono prese a maggioranza. Il collegio dei probiviri è presieduto dal membro anziano. Il collegio si riunisce, ogni qualvolta vengono sottoposte questioni al suo esame, su convocazione del membro anziano, fatta, anche in modo informale e telefonico, purchè almeno sette giorni prima della data fissata. Ai membri del collegio dei probiviri non spetta alcun compenso nè alcun rimborso spese per l’esercizio delle loro funzioni. Il membro anziano comunicherà per iscritto all’interessato o agli interessati le deliberazioni assunte, inviandone una copia per conoscenza al responsabile dell’associazione e mantenendo una copia agli atti della associazione stessa.

Articolo 19 – Funzioni Collegio Probiviri

Il collegio dei probiviri interpreta e risolve dubbi di interpretazione dello statuto e dei regolamenti e risolve, senza formalità di procedura, quale amichevole compositore, in via definitiva ed inappellabile, qualsiasi controversia, in tema di rapporti associativi, che possa sorgere tra i soci fra di loro, e tra questi e qualsiasi organo dell’associazione.

Articolo 20 – Obiettori

L’associazione potrà avvalersi, per raggiungere gli scopi previsti dal presente statuto, anche dell’opera di obiettori di coscienza, mentre è espressamente esclusa l’assunzione di personale dipendente, se non per funzioni marginali o per qualificare o specializzare l’attività svolta. Sempre a tale scopo, in casi assolutamente eccezionali, potranno essere affidati incarichi professionali a consulenti esterni.

Articolo 21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati ai sensi dell’art. 10 del presente statuto, la quale provvederà altresì, a nominare uno o più liquidatori, a fissare i loro poteri e a deliberare in ordine alla destinazione del patrimonio, che, comunque, dovrà essere lasciato ad enti od associazioni di volontariato che si propongano le stesse finalità e gli stessi scopi indicati negli articoli 3 e 4 del presente statuto. è espressamente esclusa la divisione, sotto qualsiasi forma, del patrimonio dell’associazione tra gli associati.

Articolo 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia e i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

      BANCA DEL GRATUITO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Via Pagano, 6 – 61032 FANO

4 DICEMBRE 1996

 

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